Accordo
Art. 39
Contributi al funzionamento della scorta stabilizzatrice.
In vigore dal 31 gen 1978
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Contributi al funzionamento della scorta stabilizzatrice.
1. L'aliquota del contributo riscosso sul cacao all'atto della prima esportazione oppure della prima importazione da parte di un membro è di un cent USA per libbra di cacao in grani e viene fissata in proporzione per i derivati dal cacao conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell', in ogni caso il contributo viene riscosso una unica volta.
A questo scopo le importazioni di cacao effettuate da un membro e, provenienti da un non membro vengono ritenute originarie di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione è originario di un membro. Ogni anno il Consiglio riesamina l'aliquota della scorta stabilizzatrice e può, nonostante le disposizioni della prima frase del presente paragrafo, con votazione speciale fissare un'aliquota inferiore di contributo o decidere di sospendere il contributo stesso, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice.
2. I certificati di contribuzione vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso fissate. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale impiego di agenti, il rilascio di documenti contro versamenti dei contributi, ed il versamento di contributi entro un termine stabilito.
3. I contributi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo devono essere versati in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi.
4. Il presente articolo lascia salvo il diritto di qualsiasi acquirente oppure venditore di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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