Accordo
Art. 44
Liquidazione della scorta stabilizzatrice.
In vigore dal 31 gen 1978
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Liquidazione della scorta stabilizzatrice.
1. Se il presente Accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo che contenga disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misure ritenute adatte affinché la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare.
2. Se il presente Accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni sulla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni:
a) non vengono conclusi altri contratti per l'acquisto di cacao in grani destinato alla scorta stabilizzatrice. Il direttore della scorta in questione tenendo conto delle condizioni correnti di mercato, vende le disponibilità in conformità alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale, all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che prima del termine del presente Accordo, il Consiglio sottoponga a revisione queste norme a sua volta con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice mantiene il diritto di vendere il cacao in grani in qualsiasi momento della liquidazione per pagare le spese che derivano.
b) Il ricavato della vendita e le somme che figurano nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare quanto segue, in ordine di importanza:
i) le spese di liquidazione;
ii) qualsiasi residuo dovuto, maggiorato degli interessi, a titolo di qualsiasi prestito contratto dall'organizzazione o a suo nome per la scorta stabilizzatrice;
iii) qualsiasi versamento supplementare da effettuare in applicazione dell'.
c) Quando sono stati effettuati i pagamenti contemplati al comma b), l'eventuale saldo viene versato ai membri esportatori interessati, al prorata delle loro esportazioni sulle quali è stato riscosso il contributo.
Storico versioni
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