Accordo
Art. 48
Avvisi di importazioni e di esportazioni.
In vigore dal 31 gen 1978
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Avvisi di importazioni e di esportazioni.
1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni dei membri e delle esportazioni provenienti dai membri importatori.
2. A tal fine, ogni membro comunica al direttore esecutivo il volume complessivo delle sue importazioni ed ogni membro importatore informa il direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio può fissare, sul volume complessivo delle sue esportazioni, allegando qualsiasi altra informazione che il Consiglio può chiedere. Queste informazioni vengono pubblicate alla fine di ogni mese.
3. Le importazioni che, in conformità con il presente Accordo, non sono imputabili sui contingenti di esportazione vengono registrate separatamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-48