Accordo

Art. 47

Avvisi di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo dei contingenti.

In vigore dal 31 gen 1978
. Avvisi di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo dei contingenti. 1. Conformemente alle norme emanate dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro del contingente annuo di esportazione e degli adeguamenti di questo contingente per ciascun membro esportatore; egli imputa sul contingente le esportazioni effettuate da questo membro a titolo del contingente stesso, in modo che la situazione contingentale di ciascun membro esportatore sia aggiornata. 2. A tal fine, ogni membro esportatore informa il Direttore esecutivo ad intervalli che il Consiglio può fissare, sul volume complessivo delle esportazioni registrate allegandovi qualsiasi altra informazione che il Consiglio può richiedere. Queste informazioni vengono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le esportazioni non imputabili sui contingenti vengono registrate separatamente.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-47

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