Accordo
Art. 50
Produzione e scorte.
In vigore dal 31 gen 1978
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Produzione e scorte.
1. I membri riconoscono la necessità di realizzare un equilibrio ragionevole fra la produzione ed il consumo e cooperano con il Consiglio per raggiungere questo obiettivo.
2. Ogni membri produttore può stabilire un piano di adeguamento della sua produzione in modo che l'obiettivo enunciato al paragrafo 1 possa venir raggiunto. Ogni membro produttore interessato è responsabile della politica e dei metodi che applica per raggiungere questo obiettivo.
3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che si impongono a seguito di questo esame.
4. Nella prima sessione, il Consiglio attua tutti i provvedimenti per elaborare un programma inteso a riunire le informazioni necessarie onde determinare, secondo criteri scientifici, la capacità mondiale di produzione attuale e potenziale, nonché il consumo mondiale attuale e potenziale. I membri facilitano l'esecuzione di questo programma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-50