Accordo
Art. 46
Destinazione ad usi non tradizionali.
In vigore dal 31 gen 1978
.
Destinazione ad usi non tradizionali.
1. Se il quantitativo di cacao in grani detenuto dal direttore della scorta stabilizzatrice in conformità dall' supera la capacità massima di detta scorta, il suo direttore vende alle condizioni e modalità fissate dal Consiglio, queste eccedenze di cacao in grani per destinarle ad usi non tradizionali. Queste condizioni e modalità devono essere stabilite in modo che il cacao non rifluisca sul mercato normale. Nella misura del possibile ogni membro coopera a tal fine con il Consiglio.
2. Invece di vendere cacao in grani al direttore della scorta stabilizzatrice quando la scorta ha raggiunto la sua capacità massima, un membro esportatore può sotto il controllo del Consiglio destinare al consumo interno la sua eccedenza, di cacao per usi non tradizionali.
3. Ogni volta che un impiego non tradizionale incompatibile con le disposizioni del presente Accordo viene portato a conoscenza del Consiglio, anche se il cacao destinato ad impieghi non tradizionali rifluisce sul mercato il Consiglio decide al più presto in merito ai provvedimenti da mettere in atto per ovviare a tale situazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-46