Accordo
Art. 40
Acquisti per la scorta stabilizzatrice.
In vigore dal 31 gen 1978
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Acquisti per la scorta stabilizzatrice.
1. Ai fini del presente articolo, la capacità massima di 250.000 tonnellate che costituisce la scorta stabilizzatrice viene suddivisa in aliquote individuali, assegnate ai membri esportatori nella stessa proporzione dei contingenti di base stabiliti conformemente all'.
2. Se i contingenti annui di esportazione vengono ridotti a norma dell', ciascun membro esportatore presenta immediatamente un'offerta di vendita al direttore della scorta stabilizzatrice, il quale entro i dieci giorni successivi alla riduzione del contingente conclude con il primo un contratto di acquisto per una quantità di cacao in grani pari a quella di cui è stato diminuito il contingente di questo membro esportatore.
3. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice effettua acquisti conformemente al paragrafo 3 dell', egli continuerà ad acquistare cacao in grani sino a concorrenza del 4% dei contingenti annui d'esportazione iniziali, oppure, se questo limite viene raggiunto prima, fino a quando il prezzo indicativo supera il prezzo minimo + 3 cents USA per libbra.
4. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice effettua acquisti conformemente al paragrafo 4 dell', egli continuerà ad acquistare cacao in grani fino a quando il prezzo indicativo supera il prezzo minimo, oppure, se questo limite viene raggiunto prima, fino a che la scorta stabilizzatrice ha raggiunto la capacità massima.
5. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista unicamente il cacao in grani di qualità commerciale corrente riconosciuta ed in quantitativi di almeno 100 tonnellate; questo cacao in grani appartiene alla Organizzazione e viene da essa controllato.
6. Quando acquista cacao in grani conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell' e al paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta stabilizzatrice procede a quanto segue:
a) un versamento ai prezzi correnti di mercato conformemente alle
norme stabilite dal Consiglio; oppure
b) su richiesta del membro esportatore interessato
i) versamento iniziale di 25 cents USA per libbra f.o.b. alla consegna del cacao in grani rimanendo inteso che in qualsiasi momento dopo la fine del primo anno contingentale il Consiglio può decidere con votazione speciale su raccomandazione del direttore della scorta stabilizzatrice tenendo conto della situazione finanziaria attuale e prevista della scorta, che il versamento iniziale venga aumentato.
ii) versamento complementare a valere sulla vendita del cacao in grani della scorta stabilizzatrice, che rappresenta il ricavato della vendita meno il versamento fissato al comma a) di cui sopra e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice le spese di magazzinaggio e di manutenzione e le spese, se ve ne sono, attinenti al rinnovo dei lotti di cacao in grani necessarie per conservarli e mantenere inalterato il loro valore.
7. Quando un membro ha già venduto al direttore della scorta stabilizzatrice una quantità di cacao in grani equivalente alla sua aliquota individuale, nella forma definita al paragrafo 1, all'atto della consegna il direttore della scorta stabilizzatrice paga per gli acquisti successivi soltanto il prezzo che verrebbe ottenuto dalla vendita del cacao in grani per usi non tradizionali. Se il cacao in grani acquistato a norma del presente paragrafo viene successivamente rivenduto in conformità dell', il direttore della scorta stabilizzatrice effettua, a favore del membro esportatore interessato, un versamento complementare che rappresenta il ricavato della rivendita meno il versamento già fatto a norma del presente paragrafo e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, le spese di deposito e di movimentazione e le spese, se ve ne sono, effettuate per il rinnovo dei lotti del cacao in grani necessarie per conservarli e mantenere inalterato il loro valore.
8. Quando conformemente al paragrafo 2 del cacao in grani, viene venduto al direttore della scorta stabilizzatrice il contratto deve contenere una clausola la quale autorizza il membro esportatore ad annullare il contratto complementare o in parte prima della consegna del cacao in grani nei seguenti casi:
a) se in seguito, nel corso dello stesso anno contingentale, il contingente la cui riduzione ha dato luogo alla vendita viene ristabilito a norma dell', oppure,
b) qualora, dopo la conclusione della vendita, la produzione durante lo stesso anno contingentale sia insufficiente, perché il membro possa utilizzare il suo contingente di esportazione in vigore.
9. I contratti di acquisto conclusi conformemente al presente articolo stabiliscono che la consegna venga effettuata entro il termine fissato nel contratto, ma al più tardi entro i due mesi successivi alla fine dell'anno contingentale.
10. a) Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene al corrente il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice. Se dovesse ritenere che i fondi non sono sufficienti per pagare il cacao in grani che secondo le sue previsioni gli verrà offerto durante l'anno contingentale in questione, egli chiede al direttore esecutivo di convocare una sessione straordinaria del Consiglio.
b) Se non ha possibilità di trovare un'altra soluzione valida, il Consiglio può, con votazione speciale sospendere o diminuire gli acquisti effettuati a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 7 sino al momento in cui è in grado di sistemare la situazione finanziaria.
11. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene i registri che gli consentano di espletare le funzioni conferitegli dal presente Accordo.
Storico versioni
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