Accordo
Art. 38
Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice.
In vigore dal 31 gen 1978
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Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice.
1. Una parte dei fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni, può essere depositata adeguatamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio.
2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidità necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore effettivo dei fondi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-38