Accordo

Art. 33

Cacao fine "fine" oppure, flavour" .

In vigore dal 31 gen 1978
. Cacao fine ("fine" oppure" flavour"). 1. Nonostante gli , le disposizioni dell'Accordo in materia di contingenti di esportazione e di contributi destinati al finanziamento delle scorte stabilizzatrici non si applicano al cacao fine ("fine" oppure "flavour") di qualsiasi membro esportatore di cui al paragrafo 1 dell'allegato C la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine ("fine" oppure "flavour"). 2. Il paragrafo 1 si applica anche nei confronti di qualsiasi membro esportatore che figura al paragrafo 2 dell'allegato C la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine ("fine" oppure "flavour"), sino a concorrenza della percentuale della sua produzione indicata al paragrafo 2 dell'allegato C. Le disposizioni del presente Accordo relative ai contingenti di esplorazione ed ai contributi destinati a finanziare la scorta di stabilizzazione e nonché le altre limitazioni si applicano alla percentuale residua. 3. Il Consiglio può sottoporre a revisione l'allegato C con votazione speciale. 4. Qualora constati che la produzione oppure le esportazioni dei paesi che figurano nell'allegato C sono aumentate fortemente il Consiglio attua i provvedimenti del caso affinché le disposizioni del presente Accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito. 5. Ogni membro esportatore che figura all'allegato C si impegna a richiedere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine ("fine" oppure "flavour") dal suo territorio. Ogni membro importatore si impegna a chiedere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine ("fine" oppure "flavour") sul suo territorio.
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