Accordo
Art. 29
Prezzi.
In vigore dal 31 gen 1978
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Prezzi.
1. Ai fini del presente Accordo, viene fissato per il cacao in grani, un prezzo minimo di 39 ed un prezzo massimo di 55 centesimi di dollaro statunitense per libbra.
2. Entro la fine del primo anno contingentale, ed in seguito qualora venga deciso di prorogare il presente Accordo per un ulteriore periodo di due anni, in applicazione dell', entro la fine del terzo anno contingentale, il Consiglio rivede il prezzo minimo e massimo e può modificarli con votazione speciale.
3. In circostanze eccezionali derivanti da sconvolgimenti della situazione economica o monetaria internazionale, il Consiglio rivede i prezzi minimo e massimo e può modificarli con votazione speciale.
4. Nella revisione dei prezzi effettuata conformemente ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio prende in considerazione la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica mondiale o del sistema monetario mondiale sui corsi del cacao, nonché tutti gli altri fattori che potrebbero ripercuotersi sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente Accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per un esame adeguato degli elementi sopra indicati.
5. L' non si applica alla revisione di prezzi effettuata in conformità al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-29