Accordo

Art. 32

Portata dei contingenti di esportazione.

In vigore dal 31 gen 1978
. Portata dei contingenti di esportazione. 1. I contingenti annui di esportazione comprendono quanto segue: a) le esportazioni di cacao provenienti dai membri esportatori; b) il cacao della campagna di raccolta in corso, registrato per essere esportato entro i limiti del contingente di esportazione in vigore alla fine dell'anno contingentale ma spedito dopo detto anno, salvo restando che l'esportazione verrà effettuata prima della fine del primo trimestre dell'anno contingentale seguente e sarà soggetta alle condizioni fissate dal Consiglio. 2. Per determinare l'equivalente in grani delle esportazioni di derivati del cacao provenienti dai membri esportatori e dai non membri esportatori, vengono applicati i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e per la polvere di cacao, 1,25 per la pasta di cacao e le mandorle decorticate. Se del caso, il Consiglio può decidere che altri prodotti contenenti cacao devono essere considerati derivati del cacao. Il Consiglio definisce i coefficienti di conversione da applicare ai derivati del cacao diversi da quelli per i quali sono indicati i coefficienti di conversione nel presente paragrafo. 3. Sulla base di uno qualsiasi dei documenti di cui all', il Consiglio segue continuamente le esportazioni dei derivati dal cacao effettuate dai membri esportatori e le importazioni dei derivati del cacao provenienti dai non membri esportatori. Se il Consiglio constata che per un anno contingentale il divario fra le esportazioni di panelli di cacao e/o di polvere di cacao effettuate da un paese esportatore e le sue esportazioni di burro di cacao si è accentuato considerevolmente a danno dei panelli e/o dalla polvere di cacao a seguito, ad esempio, di un maggiore ricorso al procedimento di trasformazione mediante estrazione, i coefficienti di conversione da applicare per determinare l'equivalente in grani delle esportazioni dei derivati del cacao effettuate dai paesi in questione durante l'anno contingentale considerato e/o, se il Consiglio decide in questo senso, durante un successivo anno contingentale, sono i seguenti: 2,15 per il burro di cacao; 1,25 per la pasta di cacao e le mandorle decorticate; 0,30 per i panelli e la polvere di cacao; il contributo da riscuotere in conformità dell' viene modificato di conseguenza. Questa disposizione, nondimeno, non si applica se il calo delle esportazioni di prodotti diversi dal burro di cacao è dovuto ad un aumento del consumo interno umano oppure per altre ragioni che il paese esportatore dovrà esporre e che il Consiglio giudicherà probanti e accettabili. 4. Le forniture fatte al direttore della scorta stabilizzatrice dai membri esportatori a norma del paragrafo 2 dell' e del paragrafo 1 dell', nonché i quantitativi destinati ad usi non tradizionali a norma del paragrafo 2 dell', non vengono imputati sui contingenti di esportazione di questi membri. 5. Se il Consiglio raggiunge la certezza che dei membri esportatori hanno esportato cacao per scopi umanitari od altri scopi non commerciali, questo cacao non viene imputato sui contingenti di esportazione dei membri in questione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-32

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