Accordo
Art. 36
Redistribuzione dei disavanzi.
In vigore dal 31 gen 1978
.
Redistribuzione dei disavanzi.
1. In ogni caso e al più presto entro la fine del mese di maggio di ogni anno contingentale, ogni membro esportatore comunica al Consiglio fino a che punto e per quali ragioni esso prevede di non utilizzare tutto il suo contingente in vigore oppure, al contrario, se pensa di superare questo contingente. A meno che con votazione speciale il Consiglio decida diversamente considerando la situazione di mercato, in base a queste notifiche e spiegazioni, il direttore esecutivo ridistribuisce l'importo dei disavanzi fra i membri esportatori in conformità alle norme stabilite dal Consiglio per quanto riguarda le condizioni, il momento, e le modalità di questa ridistribuzione. Queste norme contengono disposizioni che disciplinano il modo in cui vengono effettuate le riduzioni, in applicazione dei paragrafi 5 a 6 dell'.
2. Per i membri esportatori i quali, a causa della data del raccolto della loro principale coltura, non sono in grado di notificare al Consiglio prima della fine del mese di maggio le eccedenze o i disavanzi da essi previsti, il termine di notifica di queste eccedenze o disavanzi viene prorogato fino a metà luglio.
L'elenco dei paesi esportatori che possono beneficiare di questa proroga è riportato nell'allegato E.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-36