Accordo

Art. 37

Istituzione e finanziamento della scorta stabilizzatrice.

In vigore dal 31 gen 1978
. Istituzione e finanziamento della scorta stabilizzatrice. 1. Viene istituita una scorta stabilizzatrice. 2. Per la scorta stabilizzatrice viene acquistato e tenuto unicamente cacao in grani; la sua capacità massima è di 250.000 tonnellate. 3. Secondo le norme emanate dal Consiglio, il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile del suo funzionamento e dell'acquisto di cacao in grani, della vendita e della conservazione in buono stato delle scorte di cacao in grani, e evitando i rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao in grani, in conformità alle pertinenti disposizioni del presente Accordo. Il Consiglio prende in esame la possibilità è l'opportunità che il cacao in grani acquistato dalla scorta stabilizzatrice venga trasformato in derivati dal cacao e, in base a questo esame, può formulare raccomandazioni delle quali verrà tenuto conto all'atto del nuovo negoziato del presente Accordo conformemente all'. 4. Per finanziare le operazioni dall'inizio del primo anno contingentale successivo all'entrata in vigore del presente Accordo alla scorta stabilizzatrice viene assegnato un reddito ordinario sotto forma di contributi riscossi sul cacao conformemente alle disposizioni dell'. Se, però dispone di altre fonti di finanziamento, il Consiglio può decidere di riscuotere i contributi in altra data. 5. Se, da un dato momento, il reddito della scorta stabilizzatrice costituito dai contributi non sembra sufficiente per finanziare le operazioni, il Consiglio può, con votazione speciale, rivolgendosi a fonti appropriate, ivi compresi i governi dei paesi membri, chiedere in prestito fondi in valuta liberamente convertibile. Questi prestiti vengono rimborsati con i proventi derivanti da contributi, dalla vendita di cacao in grani della scorta stabilizzatrice ed, eventualmente dai vari redditi della scorta suddetta. I membri non sono individualmente responsabili del rimborso di questi prestiti. 6. Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese le seguenti: a) retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri del personale che gestiscono e conservano la scorta stessa, le spese sostenute dall'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei contributi e degli interessi oppure il rimborso delle somme che il Consiglio ha preso in prestito, e b) altre spese, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti del cacao in grani onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalla fonte ordinaria di reddito proveniente dai contributi e dai prestiti contratti a norma del paragrafo 5 oppure dai proventi delle rivendite effettuate in conformità del paragrafo, 6 dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo