Accordo
Art. 27
Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao.
In vigore dal 31 gen 1978
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Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao.
1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao.
2. Nell'esecuzione degli obblighi imposti dal presente Accordo, i membri conducono le loro attività in modo da rispettare i normali circuiti commerciali e tengono debitamente conto dei legittimi interessi dell'industria del cacao.
3. I membri noti intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente Accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione di procedure arbitrali. In siffatti casi, il fatto che i membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente Accordo non viene accettato quale motivo di non esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-27