Accordo
Art. 22
Disposizioni finanziarie.
In vigore dal 31 gen 1978
.
Disposizioni finanziarie.
1. Per la gestione ed il funzionamento del presente Accordo, vengono tenuti due conti: quello amministrativo e quello della scorta stabilizzatrice.
2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente Accordo, ad eccezione di quelle derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice istituita in conformità all', vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come indicato all'.
Se un membro nondimeno esige servizi particolari, il Consiglio può chiedergliene il pagamento.
3. Qualsiasi spesa derivante dal funzionamento dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma del paragrafo 6 dell' è imputata sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quella specificata al paragrafo 6 dell' può essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice.
4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno contingentale.
5. Le spese per le delegazioni presso il Consiglio, presso il Comitato esecutivo e presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-22