Accordo
Art. 21
Privilegi ed immunità.
In vigore dal 31 gen 1978
.
Privilegi ed immunità.
1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, concludere contratti, acquistare o cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (qui di seguito chiamato "il governo ospitante") per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'Accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975, fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e l'Organizzazione internazionale del cacao.
3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 è indipendente dal presente Accordo.
Esso prende fine nei seguenti casi:
a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il Governo ospitante e l'Organizzazione;
b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova più sul territorio del Governo ospitante, oppure;
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
4. L'Organizzazione può concludere con uno o più altri Stati membri accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, riguardanti i privilegi e le immunità che possono essere necessari per la buona applicazione del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-21