Accordo

Art. 21

Privilegi ed immunità.

In vigore dal 31 gen 1978
. Privilegi ed immunità. 1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, concludere contratti, acquistare o cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (qui di seguito chiamato "il governo ospitante") per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'Accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975, fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e l'Organizzazione internazionale del cacao. 3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 è indipendente dal presente Accordo. Esso prende fine nei seguenti casi: a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il Governo ospitante e l'Organizzazione; b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova più sul territorio del Governo ospitante, oppure; c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere. 4. L'Organizzazione può concludere con uno o più altri Stati membri accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, riguardanti i privilegi e le immunità che possono essere necessari per la buona applicazione del presente Accordo.
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