Accordo
Art. 18
Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo.
In vigore dal 31 gen 1978
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Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo.
1. Ogni membro del Comitato esecutivo è autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti che gli è assegnato a norma dell'; nessun membro del Comitato esecutivo può frazionare i suoi voti.
2. Salvo restando il paragrafo 1 e mediante notifica scritta inviata al Presidente, qualsiasi membro esportatore o importatore che non sia membro del Comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformità al paragrafo 2 dell', ad uno qualsiasi dei membri eletti, può autorizzare, secondo i casi, qualsiasi membro esportatore o qualsiasi membro importatore del Comitato esecutivo, a rappresentare i suoi interessi ed a utilizzare i suoi voti all'interno del Comitato esecutivo.
3. Nel corso di un anno contingentale qualsiasi, previa consultazione del membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato in conformità dell', un membro può ritirare i voti dati a quest'ultimo. I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del Comitato esecutivo; mia non possono venirgli tolti per il resto dell'anno contingentale. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati ritirati i voti conserva nondimeno il suo seggio presso il Comitato esecutivo per il resto dell'anno contingentale. Qualsiasi provvedimento attuato in applicazione del presente paragrafo diventa effettivo dopo che il Presidente ne è stato informato per iscritto.
4. Qualsiasi decisione presa dal Comitato esecutivo necessita la stessa maggioranza richiesta per le decisioni del Consiglio.
5. Qualsiasi membro ha diritto di adire il Consiglio, alle condizioni stabilite dal regolamento interno di quest'ultimo, di qualsiasi decisione del Comitato esecutivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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