Accordo

Art. 13

Cooperazione con altre organizzazioni.

In vigore dal 31 gen 1978
. Cooperazione con altre organizzazioni. 1. Il Consiglio emana tutte le disposizioni adeguate per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate. 2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo negli scambi internazionali sui prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente al corrente sulle sue attività e sui suoi programmi di lavoro. 3. Il Consiglio può attuare tutti i provvedimenti adatti al fine di mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei negozianti e dei fabbricanti di cacao.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-13

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