Accordo
Art. 13
Cooperazione con altre organizzazioni.
In vigore dal 31 gen 1978
.
Cooperazione con altre organizzazioni.
1. Il Consiglio emana tutte le disposizioni adeguate per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate.
2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo negli scambi internazionali sui prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente al corrente sulle sue attività e sui suoi programmi di lavoro.
3. Il Consiglio può attuare tutti i provvedimenti adatti al fine di mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei negozianti e dei fabbricanti di cacao.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-13