Accordo
Art. 9
Sessioni del Consiglio.
In vigore dal 31 gen 1978
.
Sessioni del Consiglio.
1. Come norma generale, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno contingentale.
2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze stabilite esplicitamente nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per propria decisione o dietro richiesta specificata qui di seguito:
a) di cinque membri;
b) di un membro o più membri che detengono almeno 200 voti,
oppure
c) del Comitato esecutivo.
3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno 30 giorni di anticipo, fatta eccezione per i casi urgenti e quando il presente Accordo richiede un altro termine.
4. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale, le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione.
Se, dietro invito di un membro, la Commissione si riunisce in un posto diverso dalla sede dell'Organizzazione, questo membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-9