Accordo

Art. 11

Procedura di votazione del consiglio.

In vigore dal 31 gen 1978
. Procedura di votazione del consiglio. 1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; esso non può frazionare i suoi voti, comunque non è tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri, i voti di cui dispone a norma del paragrafo 2. 2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio ogni singolo membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, ed ogni singolo membro importatore può autorizzare qualsiasi altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio. In questo caso non può essere applicata la limitazione di cui al paragrafo 4 dell'. 3. I membri esportatori che producono unicamente cacao fino ("fine" oppure "flavour") non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la fissazione e l'adeguamento dei contingenti, nonché la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-11

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