Accordo
Art. 16
Elezione del Comitato esecutivo.
In vigore dal 31 gen 1978
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Elezione del Comitato esecutivo.
1. I membri esportatori ed i membri importatori dell'organizzazione eleggono, rispettivamente, all'interno del Consiglio i membri esportatori ed i membri importatori del Comitato esecutivo.
L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato i voti di cui dispone a norma dell'. Un membro può passare ad un altro candidato i voti che è autorizzato ad utilizzare a norma del paragrafo 2, .
3. I candidati che ottengono il maggior numero di suffragi vengono eletti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-16