Accordo

Art. 10

Voti.

In vigore dal 31 gen 1978
. Voti. 1. I membri esportatori detengono globalmente 1.000 voti, e quelli importatori pure globalmente 1.000 voti; questi voti sono suddivisi all'interno di ogni categoria di membri, e cioè quella dei membri esportatori e quella degli importatori, conformemente ai paragrafi che seguono del presente articolo. 2. I voti dei membri esportatori sono suddivisi nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in modo uguale fra tutti i membri esportatori, arrotondati per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi proporzionalmente ai contingenti di base. 3. I voti dei membri importatori sono suddivisi nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi in proporzione alle loro importazioni nella forma indicata all'allegato D. 4. Nessun membro detiene oltre 300 voti. I voti superiori a questa cifra, calcolati nella forma, stabilita ai paragrafi 2 e 3, vengano ridistribuiti fra gli altri membri a norma di detti paragrafi 2 o 3 a seconda del caso. 5. Quando la partecipazione all'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti a norma del presente articolo. 6. I voti non possono essere frazionati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-10

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