Accordo
Art. 14
Ammissione di osservatori
In vigore dal 31 gen 1978
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Ammissione di osservatori
1. Il Consiglio può invitare qualsiasi non membro che è membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate oppure della Agenzia internazionale per l'energia atomica, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualità di osservatore.
2. Il Consiglio può anche invitare una qualsiasi delle organizzazioni elencate all' ad assistere, in qualità di osservatore ad una delle sue riunioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-14