Accordo
Art. 17
Competenza del Comitato esecutivo.
In vigore dal 31 gen 1978
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Competenza del Comitato esecutivo.
1. Il Comitato esecutivo è responsabile nei confronti del Consiglio ed esercita le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.
2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni.
3. Salvo restando il suo diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio può, mediante votazione a maggioranza suddivisa semplice oppure mediante votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza suddivisa semplice o una votazione speciale trasferire al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri ad eccezione di quelli qui di seguito elencati:
a) ridistribuzione dei voti in conformità dell';
b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformità dell';
c) revisione del prezzo minimo e del prezzo massimo conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 dell';
d) revisione dell'allegato C a norma del paragrafo 3 dell';
e) determinazione dei contingenti annui di esportazione in conformità all' e dei contingenti trimestrali in conformità al paragrafo 8 dell';
f) sospensione o restrizione degli acquisti della scorta stabilizzatrice in conformità al comma b) del paragrafo 10 dell';
g) decisione riguardante la destinazione del cacao ad impieghi non tradizionali in conformità all';
h) dispensa degli obblighi in conformità all';
i) soluzione delle vertenze, a norma dell';
j) sospensione dei diritti in conformità del paragrafo 3, dell';
k) determinazione delle condizioni di adesione in conformità dell';
l) esclusione di un membro in conformità dell';
m) proroga o scadenza del presente accordo in conformità dell';
n) raccomandazione di modifica ai membri in conformità dell'.
4. Con votazione a maggioranza suddivisa semplice, il Consiglio può revocare in ogni momento qualsiasi delega di poteri al Comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-17