Accordo

Art. 63

Azione del Consiglio in caso li denuncia.

In vigore dal 31 gen 1978
. Azione del Consiglio in caso di denuncia. 1. Su richiesta del membro che la presenta, qualsiasi denuncia per mancato adempimento degli obblighi imposti dal presente Accordo da parte di un membro, viene deferita al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito. 2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi impostigli dal presente Accordo viene presa a maggioranza ripartita semplicemente e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogni qualvolta stabilisce, a seguito di denuncia o meno, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo, il Consiglio può, con votazione speciale, fermo restando i provvedimenti definiti esplicitamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l', procedere a quanto segue: a) sospendere i diritti di voto di questo membro in sede di Consiglio e di Comitato esecutivo e b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti, di questo membro, in particolare la sua eleggibilità ad una funzione al Consiglio o presso uno qualsiasi dei suoi comitati oppure il suo diritto di esercitare una tale funzione fino a quando abbia adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi in conformità del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi di cui al presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-63

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