Accordo
Art. 58
Studi.
In vigore dal 31 gen 1978
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Studi.
Se lo ritiene necessario il Consiglio può incoraggiare gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza dei provvedimenti attuati dal Governo nei paesi esportatori e nei paesi importatori sulla produzione e sul consumo del cacao, la possibilità di aumentare il consumo del cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonché le conseguenze dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e può presentare ai membri raccomandazioni sui soggetti da studiare. Il Consiglio può decidere di incoraggiare anche la ricerca scientifica su taluni aspetti specifici della produzione, della fabbricazione e del consumo. Al fine di incoraggiare questi studi e queste ricerche, il Consiglio può cooperare con organizzazioni internazionali ed istituti di ricerche nei paesi membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-58