Accordo

Art. 56

Operazioni commerciali con non membri.

In vigore dal 31 gen 1978
. Operazioni commerciali con non membri. 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a membri importatori, date le pratiche commerciali normali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che essi sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle pratiche commerciali normali. 3. Il Consiglio sottopone a revisione periodica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può chiedere ai paesi membri di comunicare informazioni adatte in conformità all'. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 8 dell', ogni membro il quale abbia ragione di ritenere che un altro membro ha mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 può informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell' o riferirne al Consiglio in conformità all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-56

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo