Accordo

Art. 60

Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali.

In vigore dal 31 gen 1978
. Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali. 1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo in seguito a circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori amministrati sotto il regime di tutela. 2. Quando concede una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente con quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato da detto obbligo. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede la dispensa ad un membro per quanto segue: a) l'obbligo, imposto a questo membro dall', di versare il suo contributo oppure di ovviare alle conseguenze derivanti dalla mancanza di versamento; b) un contingente di esportazione o un'altra limitazione imposta alle esportazioni, se questo contingente o queste limitazioni sono già state superate; c) l'obbligo di richiedere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso a titolo dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-60

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo