Accordo
Art. 60
Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali.
In vigore dal 31 gen 1978
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Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali.
1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo in seguito a circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori amministrati sotto il regime di tutela.
2. Quando concede una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente con quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato da detto obbligo.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede la dispensa ad un membro per quanto segue:
a) l'obbligo, imposto a questo membro dall', di versare il suo contributo oppure di ovviare alle conseguenze derivanti dalla mancanza di versamento;
b) un contingente di esportazione o un'altra limitazione imposta alle esportazioni, se questo contingente o queste limitazioni sono già state superate;
c) l'obbligo di richiedere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso a titolo dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-60