Accordo
Art. 24
Versamento dei contributi al bilancio amministrativo.
In vigore dal 31 gen 1978
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Versamento dei contributi al bilancio amministrativo.
1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamente convertibili; essi non sono soggetti al controllo dei cambi e sono esigibili sin dal primo giorno dell'esercizio.
2. Se un membro non versa integralmente la sua quota al bilancio amministrativo entro 5 mesi dall'inizio dell'esercizio, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se il membro in questione non versa il suo contributo allo scadere di 2 mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, i diritti di voto di questo membro presso il Consiglio ed il Comitato esecutivo sono sospesi sino a versamento integrale della sua quota.
3. A meno che il Consiglio decida in questo senso mediante votazione speciale, un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi in conformità al paragrafo 2 non può essere privato di alcuno dei suoi diritti ne dispensato dagli obblighi impostigli dal presente Accordo. Egli è tenuto a versare il suo contributo ed a fare fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-24