Accordo

Art. 23

Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi.

In vigore dal 31 gen 1978
. Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi. 1. Durante il secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il Consiglio approva il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro. 2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro viene calcolato in base alla proporzione che all'atto dell'approvazione del bilancio amministrativo di questo esercizio esisteva fra il numero di voti di questo membro ed il numero di voti di tutti i membri riuniti. Per fissare i contributi, i voti di ogni membro vengono calcolati senza tener tonto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro nè della ridistribuzione dei voti che può risultarne. 3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo sulla base del numero dei voti assegnato a questo membro e della frazione di tempo non ancora trascorsa dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-23

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