Accordo

Art. 55

Limitazione delle importazioni in provenienza dai non membri.

In vigore dal 31 gen 1978
. Limitazione delle importazioni in provenienza dai non membri. 1. Ciascun membro limita le sue importazioni annue di cacao prodotto nei paesi non membri, ad eccezione delle importazioni di cacao fine ("fine" oppure "flavour") provenienti da paesi esportatori che figurano all'allegato C, in conformità alle disposizioni del presente articolo. 2. Ciascun membro si impegna per ogni anno contingentale a quanto segue: a) a non autorizzare l'importazione di un quantitativo totale di cacao prodotto in paesi inni membri presi collettivamente, che superi la quantità media che ha importato da questi paesi non membri presi collettivamente nei tre anni civili 1970, 1971 e 1972; b) a ridurre di metà il quantitativo fissato al comma a) quando il prezzo indicativo scende al di sotto del prezzo minimo, ed a mantenere questa riduzione sino a quando il livello dei contingenti in vigore raggiunga quello di cui al comma a) del paragrafo 2 dell'. 3. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere completamente o in parte le limitazioni di cui al paragrafo 2. In ogni caso, le limitazioni di cui al comma a) del paragrafo 2 non si applicano quando il prezzo indicativo del cacao è superiore al prezzo massimo. 4. Le limitazioni di cui al comma a) del paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato in base ai contratti bona fide conclusi quando il prezzo indicativo era superiore al prezzo massimo; le limitazioni di cui al comma b), paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato a norma dei contratti bona fide conclusi prima che il prezzo indicativo scendesse al di sotto del prezzo minimo. In questi casi, fatte salve le disposizioni del comma b) del paragrafo 2, le riduzioni vengono effettuate durante l'anno contingentale successivo a meno che il Consiglio decida di rinunciare a queste riduzioni o di applicarle in un successivo anno contingentale. 5. I membri informano regolarmente il Consiglio sui quantitativi di cacao che essi hanno importato dai non membri oppure che hanno esportato in paesi non membri. 6. A meno che il Consiglio decida diversamente, qualsiasi importazione di un membro proveniente da non membri superiori al quantitativo che egli è autorizzato ad importare a norma del presente articolo viene dedotta dal quantitativo che egli sarebbe stato normalmente autorizzato ad importante durante l'anno contingentale successivo. 7. Se a varie riprese un membro non si conforma alle disposizioni del presente articolo, con votazione speciale, il Consiglio può sospendere i diritti di voto di questo membro al consiglio e il suo diritto a votare oppure a fare votare a suo nome in sede di Comitato esecutivo. 8. Gli obblighi enunciati nel presente articolo lasciano salvi gli obblighi contrari di carattere bilaterale o multilaterale contratti eventualmente dai membri nei confronti dei non membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo purchè ogni membro che ha contratto questi obblighi contrari li adempia in modo da attenuare, nella misura del possibile, il conflitto tra detti obblighi e quelli enunciati nel presente articolo, che egli attui il più rapidamente possibile tutti i provvedimenti per conciliare detti obblighi con le disposizioni del presente articolo e che esponga dettagliatamente al Consiglio la natura di detti obblighi ed i provvedimenti da esso attuati per attenuare o sopprimere il conflitto.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-55

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