Accordo
Art. 54
Cacao trasformato.
In vigore dal 31 gen 1978
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Cacao trasformato.
1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo devono ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di derivati del cacao e del cioccolato. A questo proposito si riconosce anche la necessità di vigilare affinché non venga danneggiata gravemente la posizione del cacao nell'economia dei membri esportatori o di quelli importatori.
2. Qualora ravvisi il rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, ogni membro può dare l'avvio a consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro può riferire al Consiglio, che presta a tal fine i suoi buoni uffici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-54