Accordo

Art. 52

Propaganda a favore del consumo.

In vigore dal 31 gen 1978
. Propaganda a favore del consumo. 1. Il Consiglio può istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei paesi esportatori e nei paesi importatori. Il Consiglio effettua periodicamente una rassegna dei lavori del Comitato. 2. Le spese derivanti dal programma di promozione sono coperte dalle quote pagate dei membri esportatori. Anche i membri importatori possono contribuire finanziariamente al programma. La composizione del Comitato è limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione. 3. Prima di dare l'avvio ad una campagna di promozione nel territorio di un membro, il Comitato cerca di ottenere l'autorizzazione di questo membro.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-52

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