Accordo

Art. 57

Informazione.

In vigore dal 31 gen 1978
. Informazione. 1. L'Organizzazione serve quale centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione per quanto segue: a) informazioni statistiche su produzione, vendite, prezzi, esportazioni ed importazioni, consumo e scorte di cacao nel mondo; b) qualora lo ritenga necessario, informazioni tecniche sulla coltura il trattamento e l'impiego del cacao. 2. Oltre ad informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale. 3. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio stesso può chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora si dovesse rivelare necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio può attuare i provvedimenti che si impongono. 4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica valutazioni della produzione del cacao in grani e delle frumentazioni per l'anno contingentale in corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-57

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo