Accordo
Art. 61
Consultazioni.
In vigore dal 31 gen 1978
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Consultazioni.
Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro può formulargli in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e gli fornisce adeguate possibilità di consultazione. Durante queste consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo stabilisce una adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se questa procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al Direttore esecutivo. Qualora non si dovesse trovare una soluzione, la questione può, su richiesta di una delle parti essere deferita al Consiglio in conformità all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-61