Accordo
Art. 66
Ratifica, accettazione, approvazione.
In vigore dal 31 gen 1978
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Ratifica, accettazione, approvazione.
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari in conformità alla loro procedura costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976; il Consiglio tuttavia potrà concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento per questa data.
3. Ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se è membro esportatore oppure importatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-66