Accordo

Art. 68

Notifica di applicazione a titolo provvisorio.

In vigore dal 31 gen 1978
. Notifica di applicazione a titolo provvisorio. 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo, per il quale il Consiglio ha stabilito condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità dall', oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica, dichiara, all'atto della stessa, se aderisce in qualità di membro esportatore o di membro importatore. 2. Un Governo che ha notificato, in conformità del paragrafo 1, che applicherà il presente Accordo, sia quando quest'ultimo entrerà in vigore che a una data specificata, è pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarrà sino a quando avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-68

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