Accordo
Art. 71
Applicazione territoriale.
In vigore dal 31 gen 1978
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Applicazione territoriale.
1. Ogni governo può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi momento in seguito, dichiarare mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo è reso applicabile a questo o quello dei territori di cui attualmente, ed ufficialmente, cura le relazioni internazionali, che il presente Accordo si applica ai territori indicati in detta notifica con decorrenza dalla data di quest'ultimo o dalla data in cui il presente Accordo entra in vigore per il governo in questione se è posteriore alla notifica.
2. Ogni Parte contraente che desideri esercitare nei confronti di questo o quel territorio, di cui attualmente ed ufficialmente cura le relazioni internazionali, i diritti conferiti con l', può farlo trasmettendo al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite una notifica in questo senso all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure in qualsiasi momento in seguito. Se il territorio che diventa membro a titolo individuale è membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli attribuisce, se del caso un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A.
3. Ogni parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 può, in qualsiasi momento in seguito, dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente accordo non viene più applicato nel territorio indicato nella notifica ed il presente Accordo cessa di essere applicato a detto territorio a decorrere dalla data della notifica.
4. Quando un territorio al quale si applica il presente accordo a norma del paragrafo 1 diventa successivamente indipendente, il governo di detto territorio può entro 90 giorni successivi all'indipendenza dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si assume i diritti e gli obblighi di parte contraente del presente accordo. Esso è parte contraente del presente Accordo con decorrenza dalla data di questa notifica. Se detta parte è membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli assegna, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A.
5. Il governo di un nuovo Stato che intende effettuare una notifica in conformità al paragrafo 4, ma che non ha ancora avuto la possibilità di espletare le procedure necessarie a tal fine può comunicare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio.
Questo governo rimane membro a titolo provvisorio fino a che non avrà effettuato la sua notifica a norma del paragrafo 4 o fino alla data di scadenza del termine di 90 giorni stabilite, se quest'ultima è precedente.
Storico versioni
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