Accordo

Art. 3

Membri dell'Organizzazione.

In vigore dal 31 gen 1978
. Membri dell'Organizzazione. 1. Ciascuna Parte contraente rappresenta un solo membro dell'Organizzazione, fatto salvo il paragrafo 2. 2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori delle cui relazioni internazionali essa è attualmente ed ufficialmente responsabile ed ai quali il presente accordo si applica a norma del paragrafo 1 dell', si compone di una o più unità che, prese separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di una più unità che, prese separatamente, costituirebbero un membro importatore, detta Parte contraente e questi territori possono essere membri a titolo congiunto oppure, se la Parte ha fatto all'uopo una notifica, a norma del paragrafo 2 dell', i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono allora diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore possono diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi. 3. Un membro può cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-3

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