Accordo

Art. 4

Partecipazione di organizzazioni intergovernative.

In vigore dal 31 gen 1978
. Partecipazione di organizzazioni intergovernative. 1. Ogniqualvolta nel presente Accordo si parla di "Governo" l'espressione vale per qualsiasi organizzazione intergovernativa che ha responsabilità in materia di trattative, di conclusione e di applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza ogniqualvolta nel presente Accordo si parla della firma dell'accordo o del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure di una notifica o dell'indicazione dell'intento di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o dell'adesione di un Governo, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, l'espressione vale anche per la firma, per il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o per la notifica dell'applicazione dell'Accordo a titolo provvisorio o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative. 2. Le suddette organizzazioni intergovernative non hanno diritto di voto in quanto tali; in caso però di votazione su argomenti di loro competenza, esse sono autorizzate a disporre dei voti dei loro Stati membri, e li esprimono in blocco. In questo caso, gli Stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare individualmente il diritto di voto. 3. Il paragrafo 1 dell' non si applica alle suddette organizzazioni intergovernative; dette organizzazioni possono però prendere parte alle discussioni del Comitato esecutivo sui problemi di loro competenza. In caso di votazione su problemi del genere, i voti di cui i loro Stati membri sono autorizzati a disporre in sede Comitato esecutivo sono utilizzati in blocco da uno qualsiasi di detti Stati membri.
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