Accordo
Art. 8
Presidente e Vicepresidenti del Consiglio.
In vigore dal 31 gen 1978
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Presidente e Vicepresidenti del Consiglio.
1. Il Consiglio elegge per ogni anno contingentale un Presidente inoltre un primo ed un secondo Vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Il Presidente ed il primo Vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori ed il secondo Vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno contingentale queste due categorie di membri si alternano.
3. In caso di assenza temporanea contemporaneamente del Presidente e dei due Vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o più di essi, il Consiglio può eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori, se del caso, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
4. Nè il Presidente nè alcun altro membro del Consiglio direttivo che presiede una riunione del Consiglio prende parte alla votazione.
Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che egli rappresenta.
Storico versioni
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