Accordo
Art. 12
Decisioni del Consiglio.
In vigore dal 31 gen 1978
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Decisioni del Consiglio.
1. Il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante una votazione a maggioranza suddivisa semplice dei suoi membri, a meno che il presente accordo non stabilisca una votazione speciale.
2. Nel computo dei voti necessari per l'approvazione di qualsiasi decisione o raccomandazione del Consiglio, i voti dei membri che si astengono non vengono presi in considerazione.
3. La seguente procedura viene applicata a qualsiasi decisione che il Consiglio deve prendere, a norma del presente accordo, mediante votazione speciale:
a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a seguito del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori oppure di uno, due o tre membri importatori, qualora il Consiglio decida in questo senso con una votazione a maggioranza suddivisa semplice, la proposta viene rimessa ai voti entro 48 ore;
b) se, nel secondo scrutinio, la proposta non raccoglie ancora la maggioranza richiesta, a seguito del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, qualora il Consiglio decida in questo senso con votazione a maggioranza suddivisa semplice, la proposta stessa viene rimessa ai voti entro 24 ore;
c) se nel terzo scrutinio la proposta non raccoglie la maggioranza richiesta a seguito del voto negativo espresso da un membro esportatore o da un membro importatore, essa viene ritenuta approvata;
d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa viene considerata respinta.
4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da qualsiasi decisione che il Consiglio prende in applicazione del presente Accordo.
Storico versioni
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