Accordo
Art. 15
Composizione del Comitato esecutivo.
In vigore dal 31 gen 1978
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Composizione del Comitato esecutivo.
1. Il Comitato esecutivo si compone di 8 membri esportatori e di 8 membri importatori, salvo restando che se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'organizzazione è pari o inferiore a 10, il Consiglio può, pur mantenendo la parità fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, sul numero complessivo dei membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno contingentale in conformità all' e sono rieleggibili.
2. Ogni membro eletto è rappresentato presso il Comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti.
Egli può inoltre far assistere il suo rappresentante ed i suoi supplenti da uno o più consiglieri.
3. Il presidente ed il vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno contingentale dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori che fra quelle dei membri importatori. Ogni anno contingentale le due categorie di membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente o del vice presidente, il Comitato esecutivo può eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori, in base all'opportunità, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti, a seconda dei casi, nè il presidente nè alcun altro membro del Consiglio direttivo che presiede la riunione del Comitato esecutivo prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che egli rappresenta.
4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione a meno che venga deciso diversamente mediante votazione speciale. Se, su invito di un membro, il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'organizzazione, questo membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano.
Storico versioni
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