Accordo

Art. 2

Definizioni.

In vigore dal 31 gen 1978
. Definizioni. Ai fini del presente accordo si deve intendere quanto segue: a) per "cacao" il cacao in grani ed i prodotti derivati dal cacao; b) per "prodotti derivati dal cacao" i prodotti fabbricati esclusivamente a base di grani di cacao, quale la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, i panelli di cacao pressato e le mandorle decorticate nonché tutti gli altri prodotti che il Consiglio può designare, se necessario; c) per "cacao fine" ("fine" o "flavour") il cacao prodotto nei paesi di cui all'Allegato C, entro i limiti ivi indicati; d) per "tonnellata" la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, cioè 2.204,6 libbre a d p., e per "libbra" la libbra a d p., pari a 453,957 grammi; e) per "campagna di raccolta" il periodo di 12 mesi dal 10 ottobre al 30 settembre inclusi; f) per "anno contingentale" il periodo di 12 mesi dal 1 ottobre al 30 settembre inclusi; g) per "contingente di base" il contingente di cui all'; h) per "contingente annuo di esportazione" il contingente di ciascun membro esportatore nella forma determinata in conformità all'; i) per "contingente di esportazione in vigore" il contingente di ciascun membro esportatore in un dato momento, quale è stabilito secondo l' o modificato conformemente all' oppure ridotto in conformità ai paragrafi 4, 5 e 6 dell' o quale può essere modificato in applicazione dell'; j) per "esportazione di cacao" tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un qualsiasi paese, e per "importazione di cacao" tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un qualsiasi paese; rimane inteso che ai fini di queste definizioni nel caso di un membro che comprende più di un territorio doganale, si intende "territorio doganale" il complesso dei territori doganali di questo stesso membro; k) per Organizzazione, l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'; l) per "Consiglio" il Consiglio internazionale del cacao di cui all'; m) per "membro" una Parte contraente al presente Accordo, ivi compresa una Parte contraente di cui al paragrafo 2 dell', oppure un territorio o un gruppo di territori in merito al quale è stata fatta una notifica in conformità al paragrafo 2 dell', oppure un'organizzazione intergovernativa di cui all'; n) per "paese esportatore" oppure "membro esportatore" rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao convertite in equivalente di cacao in grani superano le importazioni; o) per "paese importatore" oppure "membro importatore" rispettivamente un paese oppure un membro le cui importazioni di cacao convertite in equivalente di cacao in grani superano le esportazioni; p) per "paese produttore" oppure "membro produttore" rispettivamente un paese oppure un membro che produce il cacao in quantitativi commercialmente rilevanti; q) per "maggioranza suddivisa semplice" la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, calcolati separatamente; r) per "votazione speciale" i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori ed i due terzi di quelli degli importatori, calcolati separatamente, purchè il numero di suffragi così espressi rappresenti almeno la metà dei membri presenti e votanti; s) per "entrata in vigore" salvo precisazione contraria, la data in cui entra in vigore il presente accordo, a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-2

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