Accordo

Art. 73

Esclusione.

In vigore dal 31 gen 1978
. Esclusione. Se il Consiglio conclude, in base al paragrafo 3 dell', che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo e se decide, inoltre, che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento di detto Accordo, può escludere con votazione speciale il membro in questione dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di appartenere all'Organizzazione internazionale del cacao e, se è parte contraente, di essere parte del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-73

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