Accordo

Art. 77

Disposizioni supplementari e transitorie.

In vigore dal 31 gen 1978
. Disposizioni supplementari e transitorie. 1. Il presente Accordo viene considerato come una continuazione dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972. 2. Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972, viene deciso quanto segue: a) Tutte le disposizioni approvate in virtù dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972, sia dall'Organizzazione che da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificato che scadono a questa data, rimarranno in vigore, a meno che non vengano modificate dal presente Accordo. b) Tutte le decisioni che il Consiglio istituito a norma dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972 dovrà prendere nell'anno contingentale 1975-76, per la loro applicazione nell'anno 1976-77, verranno approvate nel corso dell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che si svolgerà durante l'anno contingentale 1975-76 e verranno applicate a titolo provvisorio come se il presente Accordo fosse già entrato in vigore, fermo restando che, qualora uno qualsiasi dei membri chiedesse che una qualunque decisione venga ripresa in considerazione, essa dovrà essere riconfermata dal Consiglio, con votazione speciale o a maggioranza suddivisa semplicemente in conformità del presente Accordo, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.
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