Accordo

Art. 74

Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione.

In vigore dal 31 gen 1978
. Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione. 1. In caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di questo membro. L'Organizzazione conserva le somme già versate da questo membro che dall'altra parte è tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare una modifica e che pertanto cessa di partecipare al presente Accordo a norma del paragrafo 2 dell', il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo. 2. Un membro che si è ritirato dal presente Accordo, che ne è stato escluso o che ha cessato in qualsiasi altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione ne degli altri averi della Organizzazione; non gli può essere imputata neppure una parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-74

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