Accordo

Art. 69

Entrata in vigore.

In vigore dal 31 gen 1978
. Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti almeno, cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati all'allegato F e se i governi rappresentanti i paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato D, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Se il presente Accordo non è entrato in vigore a titolo definitivo in conformità della frase precedente, entrerà in vigore a titolo definitivo quando verranno raggiunte le percentuali richieste a seguito del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente accordo non è entrato in vigore a titolo definitivo entro il primo ottobre 1976 in conformità al paragrafo 1, esso entrerà in vigore a titolo provvisorio il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati nell'allegato F e i Governi rappresentanti paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato D, abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite oppure abbiano notificato che essi applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. 3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui ai paragrafi 1 oppure 2 non sono riuniti entro il 1 ottobre 1976, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite inviterà, alla data più ravvicinata che reputerà possibile dopo il 1 ottobre 1976, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto, l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se metteranno in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo completamente o in parte. Se durante questa riunione non viene presa alcuna decisione, il Segretario generale potrà convocare successivamente, qualora lo ritenga opportuno, altre riunioni analoghe. 4. Durante il periodo in cui il presente accordo sarà in vigore a titolo provvisorio in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 3, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione oppure di adesione, nonché i governi che hanno notificato al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio saranno membri a titolo provvisorio. 5. Durante il periodo in cui il presente Accordo sarà in vigore a titolo provvisorio, i governi partecipanti attueranno le disposizioni necessarie per riconsiderare la situazione a decidere se detto Accordo entrerà in vigore fra di essi a titolo definitivo, se rimarrà in vigore a titolo provvisorio o cesserà di essere in vigore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-69

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