Accordo

Art. 67

Adesione.

In vigore dal 31 gen 1978
. Adesione. 1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2. Il Consiglio istituito a norma dell'accordo internazionale sul cacao per il 1972, può, in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, determinare le condizioni di cui al paragrafo 1, con riserva di Conferma da parte del Consiglio istituito a norma del presente Accordo e dal governo interessato. 3. Qualora si tratti del governo di un paese esportatore che non figura nell'allegato A nè nell'allegato C, il Consiglio in conformità dell' assegna a questo paese, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 4. L'adesione avviene mediante deposito di apposito strumento presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Nel corso della settima seduta plenaria, svoltasi il 20 ottobre 1975, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao per il 1975 ha approvato su raccomandazione dei suoi Comitati amministrativo e giuridico, il testo seguente: " In base alle sue disposizioni, il presente accordo sarà aperto all'adesione dei governi di tutti gli Stati ed il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà funzione di depositario. La Conferenza intende che il Segretario generale, nell'espletamento delle sue funzioni di depositario di un accordo che contiene la clausola " tutti gli Stati", seguirà la procedura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'applicazione di questa clausola e che, ogni volta che sarà opportuno, solleciterà il parere dell'Assemblea generale prima di accettare uno strumento di adesione ".
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