LEGGE·n. 91·15 febbraio 1989

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.

Vigente dal 16 marzo 1989 92 articoli 2 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1Art. 2Art. 3
compilazione convenzioneConvenzione
parte IINTRODUZIONE
Art. 1Portata della presente ConvenzioneArt. 2Termini utilizzatiArt. 3Accordi internazionali che non rientrano nell'ambito della presente Convenzione.Art. 4Non retroattività della presente ConvenzioneArt. 5Trattati costitutivi di organizzazioni internazionali e trattati adottati in seno ad una organizzazione internazionale.
parte IICONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEI TRATTATI
sezione 1
Art. 6Art. 7Pieni poteriArt. 8Ulteriore conferma di un atto compiùto senza autorizzazione.Art. 9Adozione del testo.Art. 10Autentica del testoArt. 11Modalità di espressione del consenso ad essere vincolato da un trattato.Art. 12Manifestazione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolato da un trattato.Art. 13Manifestazione, mediante lo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, del consenso ad essere vincolato da un Trattato.Art. 14Manifestazione, mediante la ratifica, dell'atto di conferma formale, dell'accettazione o dell'approvazione, del consenso ad essere vincolato da un trattato.Art. 15Manifestazione, mediante l'adesione, del consenso ad essere vincolato da un trattatoArt. 16Scambio o deposito di strumenti di ratifica, di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesioneArt. 17Consenso ad essere vincolato da una parte del Trattato e scelta tra disposizioni diverseArt. 18Obbligo di non privare un trattato del suo obiettivo e del suo scopo prima della sua entrata in vigore
sezione 2
Art. 19Formulazione di riserveArt. 20Accettazione delle riserve e obiezioni alle riserve.Art. 21Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve.Art. 22Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserveArt. 23Procedura relativa alle riserveArt. 28Non retroattività dei trattatiArt. 29Non retroattività dei trattatiArt. 30Applicazione di trattati successivi sulla medesima materiaArt. 46Disposizioni del diritto interno di uno Stato e norme di una organizzazione internazionale concernenti la competenza a concludere dei trattati.Art. 47Limitazione particolare del potere di esprimere il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale.Art. 48ErroreArt. 49DoloArt. 50Corruzione del rappresentante di uno Stato o di una organizzazione internazionale.Art. 51Coercizione esercitata sul rappresentante di Stato o una organizzazione internazionale.Art. 52Coercizione esercitata su di uno Stato o una organizzazione internazionale con la minaccia o l'uso della forza.Art. 53Trattati in conflitto con una norma cogente del diritto internazionale generale (jus cogens)
sezione 3APPLICAZIONE A TITOLO PROVVISORIO.
Art. 24Entrata in vigoreArt. 25Applicazione a titolo provvisorioArt. 31Norma generale d'interpretazioneArt. 32Mezzi complementari di interpretazioneArt. 33Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingueArt. 34Disposizione generale concernente gli Stati terzi o le organizzazioni terzeArt. 35Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi o per organizzazioni terzeArt. 36Trattati che prevedono diritti per Stati terzi o per organizzazioni terze.Art. 37Revoca o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi o di organizzazioni terzeArt. 38Norme di un trattato divenute obbligatorie per Stati terzi o organizzazioni terze mediante la formazione di una consuetudine internazionaleArt. 54Estinzione di un trattato o ritiro in virtù delle disposizioni del trattato o mediante consenso delle parti.Art. 55Numero delle parti ad un trattato multilaterale che scenda al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigoreArt. 56Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione alla denuncia o al ritiro.Art. 57Sospensione dell'applicazione di un trattato in virtù delle sue disposizioni o per consenso delle parti.Art. 58Sospensione dell'applicazione di un trattato multilaterale mediante accordo unicamente tra determinate parti.Art. 59Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione, implicite a causa della conclusione di un trattato posteriore.Art. 60Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione in quanto conseguenza della sua violazione.Art. 61Sopravvenienza di una situazione che renda l'attuazione impossibileArt. 62Mutamento fondamentale di circostanzeArt. 63Rottura di relazioni diplomatiche o consolariArt. 64Sopravvenienza di una nuova norma cogente di diritto internazionale (jus cogens)
parte IIIOsservanza, applicazione ed interpretazione dei Trattati.
sezione 1
Art. 26Pacta sunt servandaArt. 27Diritto interno degli Stati, regole delle organizzazioni internazionali e rispetto dei trattati
parte IVEMENDAMENTO E MODIFICA DEI TRATTATI
Art. 39Norma generale relativa all'emendamento dei trattatiArt. 40Emendamento dei trattati multilateraliArt. 41Accordo avente come oggetto la modifica dei trattati multilaterali unicamente per quanto riguarda le relazioni tra determinate Parti.
parte VNullita', Estinzione e sospensione dell'applicazione dei Trattati
sezione 1
Art. 42Validità e mantenimento in vigore dei trattatiArt. 43Obblighi derivanti dal diritto internazionale indipendentemente da un trattatoArt. 44Divisibilità delle disposizioni di un TrattatoArt. 45Perdita del diritto di invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione.
sezione 4PROCEDURA
Art. 65Procedura da seguire concernente la nullità di un trattato, la sua estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione del trattato.Art. 66Procedure di composizione giudiziaria, di arbitrato e di conciliazione.Art. 67Strumenti che abbiano per oggetto di dichiarare la nullità di un trattato, di porvi fine, di attuare il ritiro, o di sospendere l'applicazione del trattatoArt. 68Revoca delle notifiche e degli strumenti di cui agli articoli 65 e 67
sezione 5O DELLA SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DI UN TRATTATO.
Art. 69Conseguenze della nullità di un trattato.Art. 70Conseguenze dell'estinzione di un trattatoArt. 71Conseguenze della nullità di un trattato in conflitto con una norma imperativa di diritto internazionale generale.Art. 72Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato
parte VIDISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 73Rapporti con la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.Art. 74Questioni non pregiudicate dalla presente Convenzione.Art. 75Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione dei trattatiArt. 76Caso di uno Stato aggressore
parte VIIDEPOSITARI, NOTIFICHE, CORREZIONI
Art. 77Depositari dei trattatiArt. 78Funzioni dei depositariArt. 79Notifiche e comunicazioniArt. 80Correzione degli errori nei testi o nelle copie autenticate dei trattati.Art. 81Registrazione e pubblicazione dei trattati
parte VIIICLAUSOLE FINALI
Art. 82FirmaArt. 83Ratifica o atto di conferma formaleArt. 84AdesioneArt. 85Entrata in vigoreArt. 86Testi autentici
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